Precetti esecutivi ingiustificati – una nuova norma per impedirne la pubblicazione

La nostra procedura esecutiva permette di escutere un soggetto senza dover preventivamente provare il proprio credito. L’iscrizione nel registro delle esecuzioni comporta effetti gravosi per il soggetto escusso (si pensi, per esempio, alla difficoltà o addirittura all’impossibilità di ottenere la concessione di un credito, ai problemi legati alla ricerca di un’abitazione o di un posto di lavoro). Se, addirittura, si tratta di un’esecuzione ingiustificata, le ripercussioni sull’escusso possono trasformarsi in un danno piuttosto serio e grave.
Per provare l’inesistenza del proprio debito, l’escusso deve affrontare un iter giudiziario lungo e dispendioso. A ciò aggiungasi che l’attuale sistema legislativo non permette all’escusso di evitare che terzi giungano a conoscenza di eventuali esecuzioni a suo ca-rico, seppur ingiustificate.
Per tale motivo, grazie all’iniziativa parlamentare dell’allora consigliere nazionale Fabio Abate, a partire dal 1° gennaio 2019 entreranno in vigore delle nuove norme della Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) volte a permettere la cancellazione dei precetti esecutivi ingiustificati in modo più veloce e semplice. Tra le novità, particolare rilievo riveste l’art. 8b LEF che introduce un nuovo rimedio giuridico volto ad impedire la comunicazione a terzi circa i provvedimenti esecutivi pendenti nei confronti di un soggetto. La nuova formulazione dell’art. 8b LEF permette all’escusso – che ritiene ingiustificata un’esecuzione – di inoltrare, dopo tre mesi dalla notificazione del precetto esecutivo, una ‘Domanda di non dar notizia di un’esecuzione a terzi’. L’ufficio esecuzioni assegna al creditore un termine di 20 giorni per indicare se è stata promossa un’istanza di rigetto dell’opposizione o un’azione giudiziaria. Se il creditore non risponde o se alcun atto è stato esperito dopo la notificazione del precetto esecutivo, l’ufficio non fornirà più notizia di quell’esecuzione a terzi. Qualora il creditore dovesse, in un secondo momento, avviare l’iter giudiziario, la comunicazione a terzi sarà nuovamente fornita dall’ufficio.
Le altre modifiche della LEF riguardano la possibilità per il debitore di sollecitare, in ogni tempo (e non più entro il termine di 10 giorni dalla notifica del precetto esecutivo), il creditore a produrre i mezzi di prova a sostegno del proprio credito (art. 73 LEF), rispettiva-mente la facoltà dell’escusso di poter domandare, indipendentemente da un’eventuale opposizione, l’accertamento dell’inesistenza del debito, la sua estinzione o la concessione di una dilazione (art. 85a cpv. 1 LEF).
Il formulario “Domanda di non dar notizia di un’esecuzione a terzi” può essere scaricato tramite il seguente link:
https://www.bj.admin.ch/content/dam/data/bj/wirtschaft/schkg/musterformulare/form/02-fak-i.pdf