Disdetta di un contratto di lavoro a tempo determinato: quadro legale e conseguenze.

avv. Christopher Jackson, Partner 

Ai sensi dell’art. 334 cpv. 1 CO, un contratto di lavoro di durata determinata cessa senza disdetta: pertanto, il contratto termina di dispiegare i propri effetti con il semplice decorso del termine pattuito dalle parti. Se le parti continuano a dare esecuzione al contratto anche dopo il decorso di detto termine, allora lo stesso si ritiene tacitamente trasformato in un contratto a tempo indeterminato (art. 334 cpv. 2 CO). Di conseguenza, un contratto di lavoro a tempo determinato non può essere ordinariamente disdetto anzitempo né dal datore di lavoro né dal lavoratore, salvo che tale possibilità venga esplicitamente pattuita dalle parti: in tal caso, trattasi di un contratto di lavoro misto, con una durata massima ma ordinariamente disdicibile.

Visto quanto sopra, occorre valutare cosa accade laddove una delle parti (datore di lavoro o lavoratore) notifichi all’altra la disdetta anticipata di un contratto di lavoro a tempo determinato. Il Tribunale federale si è recentemente chinato su tale quesito (TF 4A_395/2018), nell’ambito di una disdetta anticipata di un contratto di lavoro a tempo determinato, notificata al lavoratore a soli 4 mesi dall’inizio del rapporto contrattuale con 1 mese di preavviso (primo anno di servizio). L’Alta corte ha avuto modo di stabilire che, salvo diverse disposizioni contrattuali, la disdetta anticipata di un contratto di lavoro a tempo determinato può avvenire unicamente per gravi motivi che rendano inesigibile la protrazione del rapporto contrattuale giusta l’art. 337 CO e ciò sia per quanto riguarda il datore di lavoro, sia per quanto riguarda il lavoratore. In assenza di gravi motivi, la disdetta del contratto di lavoro a tempo determinato dovrà essere considerata come un licenziamento immediato ingiustificato da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 337c CO, rispettivamente di un abbandono del posto di lavoro, da parte del lavoratore, ai sensi dell’art. 337d CO.

Nel primo caso (licenziamento immediato ingiustificato), il lavoratore avrà diritto a percepire il salario che avrebbe percepito fino alla scadenza della durata contrattuale pattuita, oltre all’eventuale danno suppletivo, dedotto quanto eventualmente guadagnato con altra occupazione (art. 337c, cpv. 1 e 2 CO). Nel secondo (abbandono ingiustificato del posto di lavoro), il datore di lavoro potrà esigere dal lavoratore un’indennità corrispondente ad un quarto del salario mensile, oltre ad un eventuale risarcimento del danno suppletivo (art. 337d cpv. 1 CO).

Infine, si rileva come la disdetta immediata di un contratto di lavoro (sia da parte del datore di lavoro che da parte del lavoratore) abbia effetto formatore e ciò significa che non è revocabile, se non mediante un nuovo accordo fra le parti. Di conseguenza, una volta notificata alla controparte contrattuale, la disdetta dispiega immediatamente i propri effetti, ponendo fine al rapporto contrattuale: in caso di assenza di gravi motivi giustificativi, la parte lesa potrà solo pretendere il risarcimento di cui sopra ma non potrà pretendere la protrazione del contratto.

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