Disdetta immediata del contratto di lavoro per gravi motivi a seguito di reato penale

a cura dell’avv. Christopher Jackson

 

Ai sensi dell’art. 337 CO, ciascuna parte può disdire un contratto di lavoro con effetto immediato e senza dover rispettare il termine di disdetta in presenza di un grave motivo, che renda inesigibile – in buona fede – la protrazione del rapporto di lavoro.

Orbene, di regola la disdetta immediata è lecita unicamente se preceduta da richiami disciplinari da parte del datore di lavoro, il quale ha pertanto l’onere di richiamare all’ordine il proprio dipendente prima di licenziarlo (cfr. DTF 130 III 28).

Nella decisione 4A_54/2020 (destinata alla pubblicazione), il Tribunale federale si è chinato sulla questione a sapere se la commissione di un grave reato della circolazione da parte del lavoratore – nell’esercizio della propria funzione di consulente di vendita presso un’autoconcessionaria – possa ritenersi un motivo sufficiente per una disdetta immediata diretta, senza preventivo richiamo disciplinare.

Nella fattispecie in esame, il lavoratore ha riportato una vettura sportiva presso il domicilio di un cliente e durante il tragitto è incappato in un controllo di velocità, dal quale è emerso il superamento del limite di velocità di ben 76 km/h (136 km/h su 60 km/h), rendendosi così colpevole di una grave infrazione alla Legge sulla circolazione stradale ai sensi dell’art. 90 cpv. 3 LCStr., punita con una pena detentiva minima di 1 anno. In seguito, il lavoratore ha proposto al datore di lavoro di indicare alle autorità penali che alla guida del veicolo vi fosse la madre o il fratello, cercando così di evitare le conseguenze dell’infrazione.

Due giorni dopo il fatto, il datore di lavoro ha notificato al lavoratore la disdetta immediata per gravi motivi, segnatamente dopo che la polizia si era presentata presso il posto di lavoro, alla presenza di clienti e colleghi. La disdetta contestata dal lavoratore fino alla massima istanza.

L’Alta corte ha ritenuto che il reato commesso da lavoratore avesse irrimediabilmente compromesso il legame di fiducia che legava quest’ultimo al datore di lavoro, il quale aveva affidato al lavoratore il compito di formare altri colleghi nonché di creare un rapporto privilegiato con la clientela. Il fatto che il lavoratore, nell’esercizio delle sue funzioni, abbia messo gravemente in pericolo l’incolumità altrui nonché la reputazione dell’azienda era motivo sufficiente per una disdetta immediata del rapporto di lavoro, senza preventivo richiamo disciplinare.

Il fatto che nessun incidente si sia in concreto verificato non ha alcuna rilevanza – rileva la Corte – posto come la semplice messa in pericolo astratta della sicurezza stradale sia da sola sufficiente per far venire meno la fiducia del datore di lavoro nel lavoratore. Inoltre, la semplice commissione dell’infrazione ha seriamente leso la reputazione del datore di lavoro, macchiando l’immagine che un marchio automobilistico di lusso deve mostrare nei confronti della propria clientela: di conseguenza, il lavoratore ha violato in modo grave il suo dovere di diligenza e fedeltà.

La sentenza in oggetto ha permesso di chiarire un importante principio, ossia che la commissione di un reato di natura penale da parte del lavoratore può comportare la disdetta immediata del contratto di lavoro (eventualmente senza preventivo richiamo) anche qualora il reato non sia diretto verso il datore di lavoro stesso o colleghi ma contro la collettività. E ciò anche se l’evento non si sia effettivamente verificato, bastando una messa in pericolo astratta del bene giuridico protetto.

Per qualsiasi chiarimento, restiamo a vostra disposizione.