Supplemento vacanze nel contratto di lavoro a ore – il TF impone nuovi limiti

a cura dell’avv. Christopher Jackson, Partner

 

Ai sensi dell’art. 329d cpv. 1 CO, “il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze”. Tale norma prevede dunque che, durante le vacanze del lavoratore, quest’ultimo debba trovarsi nelle medesime condizioni in cui avrebbe versato se avesse svolto la prestazione lavorativa. Di regola, dunque, il datore di lavoro ha l’obbligo di remunerare ogni giorno di vacanza come se fosse un giorno lavorativo, ciò che non pone particolari difficoltà nel caso di un impiego a tempo pieno o parziale regolare.

Ne va diversamente qualora il datore di lavoro si trovi confrontato con un contratto di lavoro caratterizzato dall’irregolarità della prestazione lavorativa, ossia con frequenza e durata molto variabili: in questi casi, può risultare parecchio difficile calcolare correttamente la remunerazione dovuta a titolo d’indennità per le vacanze.

Proprio per facilitare il compito del datore di lavoro, il Tribunale federale ha ammesso – eccezionalmente e unicamente laddove si tratti di rapporti di lavoro particolarmente irregolari – un’indennità espressa quale supplemento salariale per le vacanze, calcolata come percentuale fissa del salario o mediante un importo concordato (che solitamente dipende dal numero di settimane di vacanza pattuite). In ogni caso, secondo il TF (DTF 129 III 493), l’indennità per le vacanze deve essere chiaramente ed espressamente distinta dal salario nelle buste paga e nel contratto di lavoro (se in forma scritta).

Fino ad ora, il TF ha esplicitamente negato che l’impiego, a tempo pieno ma ad ore, escludesse – a priori – l’applicabilità del supplemento per le vacanze. Secondo l’Alta Corte dunque, anche in caso di lavoro a ore ma a tempo pieno si potevano verificare casi caratterizzati da tale irregolarità da ammettere il caso eccezionale del supplemento salariale (TF 4A_619/2019).

Sorprendentemente, con la decisione 4A_357/2022 del 30.01.2023, il TF ha repentinamente cambiato “rotta”, concludendo che, laddove sussista un impiego a tempo pieno, presso un unico datore di lavoro e seppur remunerato ad ore, il supplemento salariale per le vacanze sia assolutamente escluso. Ciò anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia effettivamente caratterizzato da importanti variazioni mensili nelle ore lavorative. A mente del TF, infatti, gli attuali strumenti informatici a disposizione del datore di lavoro non giustificano più – in casi simili – una disapplicazione eccezionale dell’art. 329d cpv. 1 CO.

Infine e curiosamente, il TF, nella decisione menzionata, ha anche formulato un suggerimento per i datori di lavoro, confrontati con questa nuova sentenza: il supplemento salariale per le vacanze può continuare ad essere conteggiato nella busta paga ma può essere pagato solamente a seguito dell’effettivo godimento delle vacanze da parte del lavoratore.

Per qualsiasi chiarimento, restiamo a disposizione.