Utilizzabilità di riprese “GoPro“​ nell’ambito di un procedimento penale

avv. Christopher Jackson

Sempre più frequentemente, sportivi, motociclisti e automobilisti si dotano di micro-videocamere di tipo “GoPro” o “dashcam” per registrare le proprie attività: tali apparecchi vengono montati su caschi, cruscotti, manubri e qualsiasi altro supporto disponibile, riprendendo continuamente durante tutta la durata dell’attività o del viaggio. Spesso capita che le riprese così ottenute immortalino incidenti o altri fatti di rilevanza penale, all’insaputa dei soggetti ripresi. Si pone pertanto il quesito a sapere se tali prove siano utilizzabili (ed in che misura) dalle autorità penali, segnatamente per quanto riguarda la circolazione stradale. Infatti, in tale ambito, le micro-camere sono particolarmente diffuse (c.d. dashcam): addirittura, alcune assicurazioni promettono una riduzione del premio assicurativo all’assicurato che si doti di tale accessorio.

Il Tribunale federale, nella sua recente decisione 6B_1282/2019 del 13 novembre 2020, si è occupato proprio di tale questione. Nel caso in esame, un automobilista del Canton Vaud è stato condannato per grave violazione delle norme sulla circolazione stradale a causa di un sorpasso pericoloso di un ciclomotorista. Il Ministero pubblico vodese ha accertato i fatti mediante le riprese effettuate dal ciclomotorista stesso con l’ausilio una videocamera GoPro montata sul manubrio del suo veicolo, le quali hanno permesso di accertare sia l’infrazione che l’identità dell’automobilista.

L’automobilista è così insorto al Tribunale federale, lamentando la violazione dell’art. 141 del Codice di procedura penale, rilevando come le prove siano state ottenute illecitamente, risultando la ripresa, a mente del ricorrente, lesiva dell’art. 28 del Codice civile (tutela della personalità) nonché dell’art. 13 della Legge sulla protezione dei dati (LPD).

L’Alta corte, nella sua decisione, ha dapprima ripercorso la giurisprudenza recente così come la dottrina relative all’illiceità di riprese effettuate a bordo di veicoli a motore da parte di utenti della strada (inter alia “Explications relatives aux caméras de bord (dashcams)”, www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/protection-des-donnees/technologien/videoueberwachung/explications-sur-la-videosurveillance-au-moyen-de-cameras-embarq.html e GMÜNDER/REUT/ZUBER, Zur Verwertbarkeit von privaten Dashcam-Aufnahmen im Zivilprozess, in Circulation routière 3/2018 p. 55), giungendo alla conclusione che, di principio, le riprese effettuate da privati mediante apparecchi di ripresa non riconoscibili agli altri utenti della strada (quali dashcam o di tipo GoPro) sono illegittime, in quanto lesive dell’art. 4 cpv. 4 LPD, il quale prevede che “la raccolta di dati personali e in particolare le finalità del trattamento devono essere riconoscibili da parte della persona interessata“. Tanto più, ha rilevato il Tribunale federale, le riprese sono lesive della LPD laddove la ripresa venga effettuata in continuo ed indiscriminatamente, ossia riprendendo continuamente gli altri utenti della strada: non compete infatti ai privati, a mente dell’Alta corte, sorvegliare la circolazione del traffico, compito riservato alle autorità statali. Pertanto, potrebbe essere ammissibile (questione lasciata comunque aperta nella decisione in esame) un apparecchio di ripresa che si attiva solo al momento di un incidente (esistono alcuni prodotti simili sul mercato), considerato come in quel caso, un soppesamento degli interessi in gioco potrebbe legittimare la ripresa da parte di un utente concretamente leso nei propri diritti e solo per un tempo limitato.

Appurato come, nel caso concreto, la ripresa effettuata tramite una videocamera GoPro (non visibile agli altri utenti della strada e attivata per una ripresa in continuo e in modo indiscriminato) fosse da ritenersi illegittima in quanto lesiva dell’art. 13 LPD, il Tribunale federale si è poi chinato sulla questione a sapere se l’interesse sovraordinato all’accertamento della verità materiale potesse rendere comunque utilizzabile la ripresa acquisita in modo illecito nell’ambito di un procedimento penale ai sensi dell’art. 141 cpv. 2 CPP, il quale così recita “le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati“.

La Corte, nel caso di specie, non ha ritenuto che si fosse in presenza di un caso che giustificasse l’uso di un mezzo di prova acquisito illecitamente, visto come la grave infrazione alle norme sulla circolazione stradale, commessa dall’automobilista, non abbia portato a conseguenze per il ciclomotorista. Di conseguenza, il TF ha accolto il ricorso, rinviando l’incarto al Ministero pubblico cantonale per una nuova decisione, nell’ambito della quale le prove acquisite illecitamente (i.e. le riprese effettuate dal ciclomotorista) non potranno essere utilizzate.

Alla luce della decisione qui analizzata, di seguito i punti chiave da ritenere:

  1. Le riprese acquisite nell’ambito della circolazione stradale mediante dispositivi dashcam o di tipo GoPro sono – di principio – illecite, in quanto lesive degli artt. 4 cpv. 4 LPD e 13 LPD. Infatti, l’acquisizione dei dati personali di terzi così effettuata non risulta essere riconoscibile per gli atri utenti della strada. Inoltre, non compete ai privati sorvegliare la circolazione stradale (ciò che rientra nel monopolio dello Stato) e pertanto non è nemmeno dato un motivo giustificativo ai sensi dell’art. 13 LPD.
  2. Potrebbe essere data un’eccezione nel caso in cui la videocamera si attivi unicamente in caso d’incidente: infatti, in tal caso, l’interesse del danneggiato all’identificazione del danneggiante nonché all’accertamento della dinamica del sinistro potrebbe essere considerato quale motivo giustificativo ai sensi dell’art. 13 LPD.
  3. In caso di incidente o altra infrazione alle norme sulla circolazione, le riprese acquisite illecitamente non potranno – di principio – essere utilizzate nell’ambito di un procedimento penale contro l’autore dell’infrazione. Eccezionalmente, l’autorità penale potrà fare uso di tali riprese laddove si sia di fronte ad un grave reato avente gravi conseguenze, ciò che andrà valutato caso per caso (art. 141 cpv. 2 CPP): infatti, in una simile fattispecie, l’interesse all’accertamento della verità materiale prevale sull’interesse dell’autore alla tutela della propria personalità.
  4. Infine, vale la pena rilevare come l’utilizzo di videocamere di tipo GoPro in luoghi pubblici o accessibili al pubblico sia di principio da ritenersi lesivo della personalità degli altri utenti. Pertanto, chiunque venga così ripreso avrà il diritto di chiedere ed ottenere l’accesso ai propri dati personali e la loro cancellazione, salvo che non ricorra un motivo giustificativo ai sensi dell’art. 13 LPD.

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