Prolungamento del periodo di prova in caso d’inabilità lavorativa ai sensi dell’art. 335b cpv. 3 CO. Novità giurisprudenziali.

a cura dell’avv. Christopher Jackson, Partner.

 

L’art. 335b CO prevede che il rapporto di lavoro possa essere disdetto con un termine di preavviso di sette giorni durante il periodo di prova iniziale. Ai sensi della legge, è considerato periodo di prova il primo mese di lavoro: tuttavia, le parti possono contrattualmente prolungare tale periodo fino ad un massimo di tre mesi (art. 335b cpv. 2 CO).

Il cpv. 3 dell’art. 335b CO prescrive inoltre il diritto del datore di lavoro di prolungare tale periodo di prova nel caso in cui un’inabilità lavorativa abbia – di fatto – precluso al lavoratore di svolgere tutti i giorni di lavoro previsti. Sino ad ora, il Tribunale federale non aveva mai evaso la domanda a sapere se anche i giorni in cui il lavoratore non avrebbe comunque lavorato (e durante i quali fosse subentrata l’inabilità lavorativa) dovessero essere considerati nel prolungamento del periodo di prova o meno.

In una recente ed interessante sentenza dell’Alta Corte (DTF 148 III 126), il TF si è finalmente chinato sulla fattispecie ed ha rilevato, in primis, come solamente i giorni d’inabilità in cui il lavoratore avrebbe effettivamente svolto la prestazione lavorativa siano idonei a comportare un prolungamento del periodo di prova ai sensi dell’art. 335b cpv. 3 CO. I giorni in cui il lavoratore è inabile al lavoro (per malattia, infortunio o adempimento legale) ma non avrebbe comunque lavorato (ad esempio la domenica o altri festivi), non comportano alcun prolungamento del periodo di prova, posto come lo scopo del periodo di prova sia quello di permettere alle parti di conoscersi nel rapporto di lavoro.

Secondariamente, il TF ha poi chiarito il corretto metodo di calcolo del prolungamento del periodo di prova in caso di inabilità lavorativa del lavoratore. Anche in questo caso, l’Alta Corte ha rilevato come – nel calcolo del prolungamento del periodo di prova – vadano conteggiati solamente i giorni lavorativi e non quelli festivi e nemmeno il sabato (se non lavorativo). Di conseguenza, se il periodo di prova viene ad esempio prolungato di 3 giorni (perché il lavoratore è stato inabile per tre giorni lavorativi durante il periodo di prova), allora, partendo da venerdì, il sabato e la domenica non dovranno essere considerati. Il rapporto di lavoro terminerà così il martedì successivo. Non vanno quindi conteggiati i giorni di calendario ma solo quelli in concreto lavorativi, ossia il venerdì, il lunedì ed il martedì nell’esempio qua esaminato.

La decisione del TF chiarisce finalmente un quesito che poneva seri dubbi interpretativi sull’art. 335b cpv. 2 CO e che spesso apriva la strada all’incertezza nella disdetta del rapporto di lavoro durante il periodo di prova. Il metodo di calcolo esplicitato dall’Alta Corte permette ora al datore di lavoro di notificare la disdetta in modo certo e deciso, evitando contestazioni: tuttavia, il datore di lavoro dovrà comunque avere cura di adeguare correttamente i parametri sopraesposti, così da evitare l’eventuale applicazione del termine di disdetta ordinario.

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