Vaccino e protezione del minore

Avv. Paola Arnoldi

Il Tribunale Federale, nella Sentenza 5A_789/2019 del 16 giugno 2020, si è pronunciato, dal profilo del diritto di famiglia, sul tema della somministrazione del vaccino ai figli, in caso di disaccordo tra i genitori.

Nel caso esaminato, si è trattato della vaccinazione contro il morbillo, ma tale pronuncia offre indicazioni più generali e d’interesse attuale, anche nella prospettiva della disponibilità futura di un vaccino contro il COVID-19.

Nella fattispecie discussa, in assenza di accordo tra i genitori in merito alla protezione vaccinale per i figli, un padre separato ha richiesto al tribunale civile l’adozione di misure a protezione dei minori per ottenere l’autorizzazione a far vaccinare i figli secondo il piano della Commissione federale per le vaccinazioni e dell’Ufficio federale della sanità pubblica.

L’Alta Corte ha anzitutto precisato che la decisione concernente la vaccinazione spetta ai genitori che esercitano l’autorità parentale.  Una simile decisione non costituisce una questione quotidiana o urgente che può essere decisa autonomamente dal genitore che ha la cura del figlio ai sensi dell’art. 301 cpv. 1bis CC, ma deve essere presa da entrambi i genitori detentori dell’autorità parentale.

Il Tribunale Federale, a questo proposito, ha affermato che l’autonomia dei genitori gode di priorità rispetto agli interventi statali in relazione a questioni che concernono il bambino.

In questo senso, la decisione di entrambi i genitori con autorità parentale congiunta di non vaccinare il proprio figlio contro il morbillo dovrebbe essere di principio rispettata.

Cosa accade, tuttavia, se i genitori non riescono a trovare accordo in merito alla vaccinazione? Si tratta a quel punto di verificare se la rinuncia al vaccino o il conflitto genitoriale in quanto tale minacciano l’interesse del minore e integrano le condizioni per l’adozione di misure di protezione dei minori giusta l’art. 307 cpv. 1 CCS.

Il benessere del minore è messo in pericolo quando le circostanze consentono una seria possibilità di compromissione del benessere fisico, morale o mentale del bambino. Non è necessario che il pericolo si sia già concretizzato, ritenuto che possono essere previste misure di prevenzione.

Secondo il Tribunale Federale, di per sé, il solo fatto che la vaccinazione non sia dichiarata obbligatoria a livello federale o cantonale, ma solamente raccomandata dall’autorità sanitaria federale, non significa che una rinuncia alla vaccinazione sia compatibile con il benessere del bambino, il quale va valutato individualmente.

Tenuto conto dei rischi associati alla specifica malattia, se i genitori non riescono ad accordarsi, si applica dunque l’art. 307 cpv. 1 CC e sulla questione è pertanto chiamata a decidere l’autorità di protezione del minore competente.

Il Tribunale Federale sostiene che, nel fare ciò, l’autorità deve tenere conto di tutte le circostanze concrete e di tutti gli elementi essenziali per la valutazione del caso specifico, riferendosi alle raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) formulate nel piano vaccinale.

Se l’UFSP raccomanda di effettuare la vaccinazione contro il morbillo, questa raccomandazione dovrebbe costituire la linea guida per la decisione dell’autorità. L’autorità competente può giungere ad una conclusione differente quando la vaccinazione non è compatibile con l’interesse del bambino sulla base di circostanze concrete del caso specifico.

Il principio di proporzionalità deve comunque essere sempre rispettato nella definizione delle misure di protezione da adottare.